home > Albo > Tributi Comunali

 

TRIBUTI COMUNALI

- Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
- Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
- Aggiornamento Classamenti Catastali
- Denunce variazioni cessazioni e/o altro relativo alla TARSU

 

Addizionale Comunale I.R.P.E.F. - Anno 2008

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 21 febbraio 2008, esecutiva ai sensi di legge

ha confermato

per l'anno 2008, l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nell'aliquota del

0,39%

inizio_new.gif (751 byte)

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

  Aliquote ICI 2008

Per l'applicazione di detta imposta è possibile consultare il relativo Regolamento

inizio_new.gif (751 byte)

AGGIORNAMENTO CLASSAMENTI CATASTALI
Legge n. 311/2005, art.1, commi 336-337

 

La legge finanziaria 2005, ai commi 336 e 337 dell’art.1, dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’art.  28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;

L’art. 1 comma 337 , della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede anche sanzioni per chi non adempie, con oneri di accertamento d’ufficio a carico dell’interessato, e precise prescrizioni per il recupero dell’arretrato ICI conseguente (1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire  la mancata presentazione della denuncia catastale) con applicazione di sanzione ed interessi.

Con Provvedimento del Consiglio Comunale n. 43  in data 28.11.2005,  il Comune di Sarsina ha introdotto una procedura più vantaggiosa per tutti i proprietari d’unità immobiliari che si trovano nelle condizioni rappresentate, integrando il vigente Regolamento ICI come di seguito:

 

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2006

 

Ai fini dell’applicazione dei commi 336 e 337 dell’art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 si prevede che:

a)

soggetti che possono usufruire dell’agevolazione sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte del comune ai sensi del comma 336 dell’art. 1 L. n. 311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando, a pena di decadenza dall’agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale;

b)

l’importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell’agevolazione, con l’applicazione dell’aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l’esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l’importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell’effettiva variazione;

c)

il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006 e con la presentazione della denuncia ICI al Comune a seguito dell’avvenuta variazione catastale;

d)

il comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi;

e)

qualora l’atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l’agevolazione prevista da questo articolo;

f)

nel caso in cui, a seguito dell’attività di controllo eseguita dall’Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell’ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi.

S’invitano, pertanto, tutti i proprietari di unità immobiliari ubicate in Sarsina a verificare il classamento catastale dei propri fabbricati e, se inesistente o  incoerente, a presentare nuovo accatastamento/ variazione catastale, entro il 31 Ottobre 2006, evitando così l’applicazione di sanzioni ed interessi.

 

Eventuali informazioni possono essere richieste:
- a
ll’Ufficio Tributi e all’Ufficio Urbanistica (tel.0547/94901) del Comune di Sarsina  tutti i Martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e  dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- alle Associazioni di Categoria e Patronati.

 

Sarsina, 10 aprile 2006                           

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
                                            Rag.Grazia Rosa Freschi

inizio_new.gif (751 byte)

Denunce variazioni cessazioni e/o altro relativo alla TARSU

Si informano i cittadini che per tutte le nuove denunce variazioni cessazioni e/o altro relativo alla TA.R.S.U . (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) a partire da

lunedì 3 aprile 2006

dovranno rivolgersi esclusivamente presso i seguenti sportelli clienti di HERA Forlì-Cesena:
- Cesena - Via Spinelli n. 60: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12,30
- Savignano sul Rubicone - Via Rubicone dx  n. 1950:
  lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9 alle 12; martedì dalle 14,30 alle 17; venerdì dalle 10 alle 13.

Sportello Telefonico Clienti
Numero Verde
   800 999500

inizio_new.gif (751 byte)

barra azzurra.gif (8144 byte)
Data ultimo aggiornamento 09-05-2008