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AGGIORNAMENTO
CLASSAMENTI CATASTALI
Legge n.
311/2005, art.1, commi 336-337
La
legge finanziaria 2005, ai commi 336 e 337 dell’art.1, dispone che i
Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari
interessate la presentazione di atti di aggiornamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è
notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. Se i
soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni
dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio
provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in
catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del
classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze
del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste
per le violazioni dell’art. 28
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni;
L’art.
1 comma 337 , della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede anche sanzioni
per chi non adempie, con oneri di accertamento d’ufficio a carico
dell’interessato, e precise prescrizioni per il recupero
dell’arretrato ICI conseguente (1° gennaio dell’anno successivo alla
data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale) con applicazione di sanzione ed
interessi.
Con
Provvedimento del Consiglio Comunale n. 43
in data 28.11.2005, il
Comune di Sarsina ha introdotto una procedura più vantaggiosa per tutti i
proprietari d’unità immobiliari che si trovano nelle condizioni
rappresentate, integrando il vigente Regolamento ICI come di seguito:
ENTRO
IL 31 OTTOBRE 2006
Ai
fini dell’applicazione dei commi 336 e 337 dell’art. 1 della Legge
30.12.2004, n. 311 si prevede che: |
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a) |
soggetti
che possono usufruire dell’agevolazione sono i titolari di diritti reali
sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto,
ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della
richiesta da parte del comune ai sensi del comma 336 dell’art. 1 L. n.
311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del
Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto
del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando, a pena di
decadenza dall’agevolazione, la data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale; |
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b) |
l’importo
da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per
ogni singolo immobile oggetto dell’agevolazione, con l’applicazione
dell’aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i
diversi anni di riferimento, calcolata sull’intero imponibile nel caso
di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile
adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con
l’esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la
mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo
inferiore ai cinque anni, l’importo deve essere calcolato con decorrenza
dalla data dell’effettiva variazione; |
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c) |
il
perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in
autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione
all’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di
cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31
ottobre 2006 e con la presentazione della denuncia ICI al Comune a seguito
dell’avvenuta variazione catastale; |
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d) |
il
comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli
dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga
riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le
relative sanzioni ed interessi; |
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e) |
qualora
l’atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di
mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in
modo errato, non può essere applicata l’agevolazione prevista da questo
articolo; |
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f) |
nel
caso in cui, a seguito dell’attività di controllo eseguita
dall’Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di
attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune
procede al recupero dell’ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le
relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme
eccedenti versate senza interessi. |
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S’invitano,
pertanto, tutti i proprietari di unità immobiliari ubicate in Sarsina
a verificare il classamento catastale dei propri fabbricati e, se
inesistente o incoerente, a
presentare nuovo accatastamento/ variazione catastale, entro il 31 Ottobre
2006, evitando così l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Eventuali
informazioni possono essere richieste:
- all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Urbanistica
(tel.0547/94901) del Comune di Sarsina
tutti i Martedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- alle Associazioni di Categoria
e Patronati.
Sarsina,
10 aprile 2006
IL
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI
Rag.Grazia Rosa Freschi |